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Codice Etico

L’etica è un valore cardine della mia farmacia ed è il cuore del Metodo Dottor Di Nardo.

Il codice di comportamento al quale aderiamo è quello delle Società Italiana di Tricologia nella parte che riguarda i Tricologi non medici ( Vai alla pagina )

unitamente a quanto prescritto dall’art 15 attività di consiglio e di consulenza del commentario della federazione ordini dei farmacisti ( Vedi tutto )

In maniera chiara, inoltre, ti dichiariamo che:

  • Non siamo medici, quindi non faremo diagnosi e non prescriveremo medicine, anzi, per contro, non riterremo mai superflua la consulenza del medico.

Il nostro è il codice etico del SITri (Società Italiana di Tricologia) unito al Codice Deontologico dell’Ordine dei Farmacisti

Protocollo di comportamento per chi si occupa di Tricologia.

Fra di noi alcuni autorevoli Soci pensano che la Tricologia altro non sia se non una parte della Dermatologia e pertanto non può esistere nessuna figura professionale che possa occuparsene al di fuori del Medico Dermatologo.

Questa posizione, rispettabilissima, ci sembra superata dai tempi e dai fatti e la maggior parte di noi oggi distingue, in modo non esaustivo, queste figure professionali ognuna con competenze specifiche:

Tecnici della Tricologia (parrucchieri, barbieri, acconciatori ecc.), che devono occuparsi della “cura estetica” dei capelli. Va sottolineato come il lavoro di un Parrucchiere, Barbiere ed Acconciatore sia cosa delicata, spesso sottovalutata e coinvolge lo stato d’animo e la psicologia del cliente che gli si affida.

Questi deve saper interpretare i desideri del cliente nel modo migliore anche consigliando “cosmetici” appropriati, ma non deve spingersi oltre il cosmetico. Come un medico non può improvvisarsi parrucchiere, così un parrucchiere non deve improvvisarsi medico e non dovrà mai avventurarsi in terapie.

Riteniamo anche che un Tecnico, che ha seguito con profitto corsi e percorsi di studio specifici, possa eseguire semplici test ed esami microscopici che, senza mai fare “diagnosi mediche”, lo aiutino nel suo lavoro spesso difficile.

Tricologi non medici (farmacisti, biologi, chimici, infermieri, psicologi ecc.): sono figure professionali che hanno seguito un percorso di studi accademico con valore legale e che, se conoscono la Tricologia intesa come anatomia, fisiologia e problematiche, possono, ognuno nelle loro rispettive competenze, occuparsi dei capelli e del cuoio capelluto ma non sono autorizzati a fare nessuna diagnosi o prescrivere una qualsivoglia terapia medica né tantomeno occuparsi di Chirugia Tricologica in assenza del Medico Chirurgo.

Queste figure professionali sono sicuramente, a nostro vedere, autorizzate a fare ricerca, esami e test, senza tuttavia mai sconfinare nella diagnosi o nella prescrizione terapeutica e sono autorizzate, quando capaci, ad insegnare la Tricologia ad altre figure professionali.

Laureati in Medicina e Chirurgia: sono i soli autorizzati a fare diagnosi ed a  “curare” in senso medico, anche con farmaci, chi ha problemi di capelli o di cuoio capelluto.

Tricologi medici (Trichiatri): sono i laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Dermatologia o (per i chirurghi) in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e/o che hanno acquisito competenze in materia con pubblicazioni o studi accademici (come un Master universitario in Scienze Tricologiche) oltre la laurea e/o la specializzazione.

Questi sono autorizzati a proporre protocolli di terapia tricologica, a fare diagnosi e a “curare” in senso medico chi ha problemi di capelli o di cuoio capelluto e sono il punto di riferimento naturale di tutti coloro che di Tricologia si occupano.

A questo proposito la Società Italiana di Tricologia ha sentito la necessità di istituire un Pubblico Registro (senza valore legale ma con grande valore morale) che indichi i medici, da essa conosciuti, che possono essere considerati Medici Tricologi (Trichiatri) a tutti gli effetti e che rispondono ai requisiti necessari per la tutela dei pazienti con condizioni patologiche o inestetismi a carico dei capelli e del cuoio capelluto (http://www.sitri.it/pubblico-registro-dei-medici-tricologi/).

Riteniamo che chi si propone al pubblico come interlocutore per curare i problemi dei capelli senza possedere le dovute qualifiche accademiche e legali, debba esserne impedito in quanto questo costituisce reato di esercizio abusivo di una professione protetta nonché circonvenzione.

Fra i Medici Tricologi distinguiamo anche i Chirurghi Tricologi. Si pone qui anche il problema di chi possa “operare o lavorare” in Sala Operatoria negli interventi di Tricochirurgia.

Riteniamo che solo il Medico Chirurgo laureato, abilitato ed iscritto a un Albo professionale del Paese dove intende operare possa fare trapianti di capelli e che senza la presenza di questa figura non sia possibile neppure pensare ad un trapianto.

Solo il Medico Chirurgo, rispettando la legislazione del paese dove lavora, è abilitato e autorizzato a tagliare o incidere. Il Medico Chirurgo è sempre il responsabile finale della corretta esecuzione della pratica chirurgica e di tutto l’intervento.

Questo Medico Chirurgo, quando poi si trovi in un paese diverso dal proprio, dovrà ottenere l’abilitazione dal Paese ospite per poter operare o anche solo visitare un paziente e porre diagnosi, diversamente si configura il reato di esercizio abusivo di una professione protetta.

In sala operatoria, negli interventi di Tricochirurgia, lavorano anche altre figure: Infermieri Professionali e Tecnici. Solo l’Infermiere Professionale (o comunque una figura professionale con laurea di 1° o 2° livello in materie medico-biologiche), che dovrà anche prendersi la sua parte di responsabilità per la mansione che svolge, potrà aiutare il Chirurgo a estrarre o inserire i follicoli di un trapianto, potrà maneggiare materiale vivente per preparare gli innesti, non potrà comunque né incidere né preparare siti di ricezione.

Un Tecnico non laureato e comunque non abilitato dalla Legge del proprio Paese o del Paese dove lavora a prendere parte alla procedura chirurgica, potrà occuparsi dell’organizzazione della Sala Operatoria e potrà avere cura degli innesti, proteggerli, tenerli al freddo e porgerli all’infermiere professionale o/e al chirurgo per farli impiantare.

Richiederà comunque un’ulteriore attenta valutazione la posizione di coloro che da molti anni, pur senza gli adeguati titoli professionali, fanno abitualmente quanto loro non competerebbe ma hanno cominciato a farlo quando questo era lecito e non vi erano ancora regole certe.”

Art. 15 ATTIVITÀ DI CONSIGLIO E DI CONSULENZA 

Nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, il farmacista garantisce un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.

Art.15 – Attività di consiglio e di consulenza Attività consulenziale libero professionale Il D.Lgs. 206/2007, che recepisce la direttiva comunitaria 2005/36/CE, all’art. 51, lett. g), tra le attività di competenza del farmacista, prevede espressamente la “diffusione di informazioni e consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto”. Tale attività consulenziale può essere erogata come prestazione libero-professionale, in spazi appositamente adibiti all’interno della farmacia ovvero anche in uno studio al di fuori della stessa, e il farmacista può chiedere un onorario come corrispettivo dell’attività svolta; si pensi, ad esempio, ai settori della nutraceutica, dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e degli integratori, nonché della fitoterapia, ovvero ancora del benessere e dei corretti stili di vita. Onorario e abrogazione delle tariffe dei professionisti.

Con la riforma operata dall’art. 9 del D.L. 1/2012, il legislatore ha previsto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate, stabilendo che il compenso delle prestazioni professionali debba essere indicato in forma scritta al momento del conferimento dell’incarico secondo le modalità previste dalla norma testé richiamata e che il compenso stesso possa essere liberamente stabilito da ciascun professionista, in una misura adeguata all’importanza dell’opera. 22 In base all’art. 9 del D.L. 1/2012 e con l’estensione dell’istituto dell’equo compenso (Legge Bilancio 2018), il legislatore ha mantenuto il riferimento alle tariffe professionali unicamente per la liquidazione delle spese da parte dell’organo giurisdizionale, nel presupposto, appena evidenziato, della libera determinazione dei compensi da parte del professionista al di fuori di questo specifico ambito (cfr. circolare federale n. 10791 del 15.1.2018 -N.B. pag.5-).

Con particolare riferimento alla professione di farmacista, si rammenta che il D.M. n. 165 del 19.7.2016 (cfr. circolare n. 10082 del 1.09.2016) detta le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure. In base a questo decreto, quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione è eseguita da più soci. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. I parametri che vengono considerati ai fini dei compensi delle prestazioni delle categorie professionali in questione sono: il costo del lavoro, il costo della tecnologia sanitaria, i consumi, i costi generali e il margine atteso che remunera rischio imprenditoriale e complessità del caso.”

Il Metodo Dottor Di Nardo è un protocollo sicuro e rispettoso delle più rigide normative di settore. Chiedi una consulenza gratuita e potrai sapere se è indicato per il tuo caso. Siamo professionisti a tua disposizione.